ADNK (CRO) – 21/09/2009
(Adnkronos) – “In virtĂą del citato art. 5 del codice civile – osserva il presidente di Clemenza e DignitĂ – una volontĂ esplicita del paziente espressa in un biotestamento e diretta per esempio al rifiuto dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale oppure al rifiuto di emotrasfusioni o della respirazione meccanica, sarebbe, specie per i pazienti in imminente pericolo di vita, una volontĂ tendenzialmente non valida e non vincolante per il medico, provocando queste scelte non solo una diminuzione permanente dell’integritĂ fisica, ma addirittura l’automatico e sicuro decesso dell’individuo, con conseguenti profili anche di contrarietĂ alla legge, riconducibili in alcuni casi all’omicidio del consenziente.”
“E’ ugualmente evidente – conclude Meloni – che in tale contesto di illiceitĂ , e in assenza di particolari autorizzazioni derivanti da specifiche decisioni dell’autoritĂ giudiziaria, la semplice volontĂ esplicitata in un biotestamento, il mero consenso, non sarebbero atti a scriminare le eventuali e conseguenti condotte medico-chirurgiche”.
Â
(Rre/Pn/Adnkronos)