ADNK (CRO) – 21/09/2009

(Adnkronos) – “In virtĂą del citato art. 5 del codice civile – osserva il presidente di Clemenza e DignitĂ  – una volontĂ  esplicita del paziente espressa in un biotestamento e diretta per esempio al rifiuto dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale oppure al rifiuto di emotrasfusioni o della respirazione meccanica, sarebbe, specie per i pazienti in imminente pericolo di vita, una volontĂ  tendenzialmente non valida e non vincolante per il medico, provocando queste scelte non solo una diminuzione permanente dell’integritĂ  fisica, ma addirittura l’automatico e sicuro decesso dell’individuo, con conseguenti profili anche di contrarietĂ  alla legge, riconducibili in alcuni casi all’omicidio del consenziente.”

“E’ ugualmente evidente – conclude Meloni – che in tale contesto di illiceitĂ , e in assenza di particolari autorizzazioni derivanti da specifiche decisioni dell’autoritĂ  giudiziaria, la semplice volontĂ  esplicitata in un biotestamento, il mero consenso, non sarebbero atti a scriminare le eventuali e conseguenti condotte medico-chirurgiche”.

 

(Rre/Pn/Adnkronos)

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Bioetica: clemenza e dignitĂ , non consegnamoci alla civiltĂ  della morte.
BIOETICA: CLEMENZA E DIGNITA', ARTICOLO 5 DEL CODICE CIVILE E' LIMITE INVALICABILE

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